Associazione
Commercianti – Pubblici Esercizi – Attività di Servizi-Ausiliari del Commercio
-Artigiani
di Via Vittorio Veneto e
adiacenti.
Brescia
E’ costituita un associazione denominata:
Associazione Commercianti - Pubblici Esercizi -
Attività di Servizi - Ausiliari del Commercio – Artigiani di Via Vittorio
Veneto e vie adiacenti – Brescia, con la sede nel Comune di Brescia in Via
Pasubio n.2.
-La durata è illimitata, non ha fini di lucro ed è
apartitica e apolitica, l’associazione è un centro permanente di vita
associativa di carattere volontario e democratico la cui attività è espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
-La sede sociale può essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo e senza bisogno di ulteriori formalità.
ART. 2
L’Associazione Commercianti- Pubblici esercizi- Attività di servizi - Ausiliari del commercio – Artigiani di Via Vittorio Veneto e adiacenti di Brescia.
E’autonoma, indipendente e apartitica, apolitica e senza fini di lucro.
Gli scopi sociali sono:
1.
Il mantenimento e il
miglioramento dell’immagine commerciale della zona, intesa come area omogenea.
2.
L’organizzazione di
iniziative pubblicitarie, di marketing e sociali atte a incrementare le
vendite.
3.
Stipulare convenzioni e/o
accordi con Aziende, Enti, sia pubblici che privati.
4.
La promozione e il
coordinamento di tutte le iniziative ed i contatti con enti pubblici e privati
atti a favorire i soci nella loro collettività.
5.
La realizzazione di
manifestazioni ed iniziative culturali, aggiornamenti professionali e contatti
personali tra i Soci.
6.
L’associazione perseguirà
gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo
esemplificativo e non esaustivo potranno essere:
-effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme
e di fondi;
-richiedere occasionalmente prestazioni di lavoro
autonomo o dipendente, anche ricorrendo a propri associati;
-organizzare attività culturali di informazione,
quali convegni, dibattiti, riunioni;
-promuovere provvedimenti giudiziari a tutela dei
cittadini e imprese, singoli e associati a tutela dell’associazione e dei suoi
associati;
-promuovere ricorsi avverso a tutti i provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto precedente.
7.
L’Associazione ha quindi
l’obbligo di far sì che i cittadini siano maggiormente informati e possono di
conseguenza valutare con obbiettività e coerenza, partecipando in modo attivo
alla determinazione delle decisioni relative al mantenimento e il miglioramento
dell’immagine commerciale della zona, intesa come area omogenea.
L’associazione è contraddistinta dalla sigla
e da un marchio, che dovrà essere approvato dal
Consiglio Direttivo.
La sigla e il marchio sono segni distintivi e di
immagine dell’associazione.
Tutti i soci li potranno utilizzare solo ed elusivamente per attestare
la propria iscrizione all’associazione.
E’ fatto divieto di utilizzare la denominazione, la
sigla ed il marchio per la denominazione di altre società, consorzi,
associazioni, o qualsiasi tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione
del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
1)
L’Associazione tra le risorse economiche per il funzionamento e lo
svolgimento della propria attività da:
a)
proventi da cessioni di beni
e servizi degli associati e a terzi, anche quote annuali e contributi degli
associati;
b) eredità, donazioni e legali
e testamentari
c)
contributi dello stato,
delle regioni, degli enti locali degli enti delle istituzioni pubbliche e delle
imprese;
d) entrate derivanti da
prestazioni e servizi commerciali;
e)
attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e in ogni modo finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
f)
erogazioni liberali degli
associati e dei terzi;
g)
entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi.
2- Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento.
ART. 5
Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le società e gli enti collettivi di qualsiasi natura o specie sia pubblici che privati che esercitano un attività
commerciale, di pubblico esercizio, di servizi,
professionale, o artigianale sul territorio del quartiere S. Eustacchio di
Brescia.
Per le persone fisiche, il compimento al
diciottesimo anno di età.
La domanda di ammissione a Socio, comprensiva della
dichiarazione di accettazione dello statuto e dei regolamenti deve essere
redatta ed inviata secondo le seguenti modalità.
Essa deve essere sottoscritta, nel caso di ditta
individuale, dal titolare e nel caso di società e/o ente, dal legale
rappresentante. Nella domanda dovrà essere indicata la categoria economica di
appartenenza.
Decorso i trenta giorni dalla richiesta di adesione,
la stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di
Socio per l’annualità in corso e il Consiglio Direttivo ne curerà l’annotazione
nel libro dei Soci.
Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego
all’adesione solamente nel caso in cui il richiedente non eserciti una delle
attività previste dal primo comma del presente articolo e nel caso in cui sia
sottoposto a qualsiasi tipo di procedura concorsuale.
L’adesione in qualità di Socio è rinnovata
tacitamente per l’anno successivo salvo disdetta da inviare da inviare entro il
30 Settembre di ogni anno.
Il contributo associativo è stabilito dall’Assemblea dei Soci è intrasmissibile e non rivalutabile.
I Soci hanno diritto di partecipare attivamente
all’attività dell’Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dai
Regolamenti.
Si esclude espressamente la possibilità che alcuni
Soci partecipino solo temporaneamente alle attività associative.
I Soci possono utilizzare la sigla e il marchio
dell’Associazione esclusivamente per poter dimostrare di essere iscritti
all’Associazione.
La quota associativa annuale e il contributo di
ingresso verrà determinata dall’assemblea dei soci con la maggioranza dei due
(2) terzi.
I Soci hanno il dovere di rispettare lo statuto ed i
regolamenti.
La qualità di Socio si perde per dimissioni
volontarie per inosservanza dei regolamenti, per comportamento scorretto, per
la perdita dei requisiti, per esclusione del consiglio direttivo per le cause
previste dai regolamenti.
In ogni caso prima di procedere all’esclusione,
devono essere contestati per iscritto al
Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,
consentendo facoltà di replica.
Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associate versate.
ART. 6
STRUTTURA - ORGANI DIRETTIVI
1) Sono organi dell’Associazione:
-
L’assemblea dei Soci;
-
Il Consiglio Direttivo;
-
Il Presidente il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
-
Il collegio dei Revisori dei Conti.
2)
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
3) Ai titolari delle cariche
spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.
ART. 7
ASSEMBLEA DEI SOCI
I Soci in regola con gli adempimenti Statutari e dei
regolamenti formano L’Assemblea.
Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone
di un solo voto.
Hanno diritto al voto solamente i Soci in regola col
versamento del “Contributo
Associativo d’ingresso” se dovuto e della quota
associativa annuale se prevista dai regolamenti.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in
assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni Socio non potrà avere più di quattro deleghe.
Non potrà essere delegato il Collegio dei Revisori
dei Conti.
Nel caso in cui l’ordine del giorno preveda
l’elezioni di cariche sociali, il diritto del voto, limitatamente a tale
deliberazioni, viene escluso ai soci da meno di tre mesi dalla data in cui si
svolge; parimenti agli stessi (sia persone fisiche che legali rappresentanti di
società) è inibita la possibilità ad accedere alle cariche elettive.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente
del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo,
oltre che con la scadenza prevista dallo Statuto, ogni qualvolta lo ritenga
necessario.
Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l’Assemblea
qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 10 Soci i regola con le norme
statutarie.
Per la validità della sua costituzione e delle Sue
delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati
almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e le delibere saranno prese a
maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.
Nel caso di seconda convocazione. L’Assemblea sarà
valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e la delibera
sempre a maggioranza dei voti esprimibile in tale sede.
Per le delibere concernenti le modifiche allo
Statuto, a eventuali quote associative o straordinarie verranno determinate
nella prima riunione con la maggioranza assoluta, successivamente ogni
variazione dovrà essere deliberata con la maggioranza dei metà più uno dei Soci
in regola con lo Statuto e i regolamenti.
L’Assemblea si radunerà due volte all’anno, una
volta entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Le convocazioni dovranno essere effettuate mediante
avviso scritto, per posta elettronica, a mano, per posta comunque da
recapitarsi almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, contenete
ordine del giorno, luogo e data dell’orario della prima e convocazione e
dell’eventuale seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancanza di
rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui
partecipino di persona o per delega almeno 2/3 dei Soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
Di norma, salvo diversa delibera dell’assemblea ed
in occasione della elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono
per alzata di mano.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 8
1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5) nominati dall’assemblea dei Soci, fra i medesimi.
I
membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Possono
fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati persone fisiche.
2) Nel
caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio
decadono dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione
nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere
dello stesso Consiglio; nell’impossibilità di effettuare detta modalità, il
Consiglio procede alla cooptazione diretta fra gli
altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea e che ne
delibererà l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dai membri del
consiglio, entro 45 giorni, l’Assemblea provvederà alla nomina del nuovo
Consiglio.
3) Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente e può nominare un Vice-Presidente e un Segretario.
4) Al consiglio Direttivo spetta di:
·
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
·
b) predisporre il bilancio consuntivo:
·
c) nominare il Presidente e il vice Presidente e il Segretario;
·
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
·
e) provvedere agli affari d'ordinaria amministrazione che non siano
spettanti all’assemblea dei Soci, ivi la determinazione della quota Associativa
Annuale.
5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano in età.
6) Il
Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi o ogni qualora il
Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza
della maggioranza dei Soci membri e il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
7) Le
convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta o per
posta elettronica, da recapitarsi almeno tre giorni prima dalla data della
riunione, contenete ordine del giorno, luogo e orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato
rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui
parteciperanno tutti i membri del consiglio.
8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
ART. 9
1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei Soci.
2) Al Presidente è attribuita
la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le funzioni spettano al Vice-Presidente, o
in assenza il membro più anziano.
3) Il Presidente cura
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza,
ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nell’adunanza immediatamente successiva.
1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ai fini di attività sociale.
2) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazione.
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